Art. 19. Il presidente 1. Il presidente del consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parita' di voti, dal piu' anziano di eta'.