Art. 19. 
                            Il presidente 
  1. Il presidente del consiglio di presidenza  e'  eletto  dai  suoi
componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne  fanno
parte. 
  2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento,  e'  sostituito
dal  componente  del  consiglio  di  presidenza  con   qualifica   di
presidente di commissione o di sezione che  ha  riportato  piu'  voti
nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o,  a  parita'
di voti, dal piu' anziano di eta'.