Art. 2. 
            La composizione delle commissioni tributarie 
  1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e  regionali
e' preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. 
  2. Il presidente  della  commissione,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, e' sostituito nelle  funzioni  non  giurisdizionali  dal
presidente  di  sezione   con   maggiore   anzianita'   nell'incarico
subordinatamente d'eta'. 
  3. Il presidente di commissione con  oltre  quindici  sezioni  puo'
delegare  sue  attribuzioni  non  giurisdizionali  ad  uno   o   piu'
presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. 
  4.  A  ciascuna  sezione  e'  assegnato  un  presidente,  un  vice-
presidente e non meno di quattro giudici tributari. 
  5. Ogni collegio giudicante  e'  presieduto  dal  presidente  della
sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di  tre
votanti. 
  6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per  costituire
il collegio giudicante, il presidente  della  commissione  designa  i
componenti di altre sezioni.