Art. 20. Ineleggibilita' 1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento. 2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.