Art. 20. 
                           Ineleggibilita' 
  1. Non possono essere eletti al consiglio  di  presidenza,  e  sono
altresi' esclusi dal voto, i componenti delle commissioni  tributarie
sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione  piu'
grave dell'ammonimento. 
  2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione
della censura e' eleggibile dopo tre anni  dalla  data  del  relativo
provvedimento,  se  non  gli  e'  stata  applicata   altra   sanzione
disciplinare.