Art. 21. 
                Elezione del consiglio di presidenza 
  1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i  tre
mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono  indette
con decreto del Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima  della
data stabilita. Esse si svolgono in un giorno  festivo  dalle  ore  9
alle ore 21. 
  2. Per l'elezione dei componenti del  consiglio  di  presidenza  e'
istituito presso il  Ministero  delle  finanze  l'ufficio  elettorale
centrale, nominato dal  Ministro  e  composto  da  un  presidente  di
commissione  tributaria  regionale,  che  lo  presiede,  nonche'  dal
presidente  di  sezione  e  dal  giudice  tributario   piu'   anziani
nell'incarico.  E'  istituito  altresi'  presso  ciascuna   direzione
regionale delle entrate un ufficio elettorale regionale nominato  dal
Ministro delle finanze e composto dal  presidente  della  commissione
tributaria regionale con sede nel capoluogo  della  regione,  nonche'
dal presidente di sezione e dal giudice tributario della  stessa  con
maggiore anzianita'.