Art. 21. Elezione del consiglio di presidenza 1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede, nonche' dal presidente di sezione e dal giudice tributario piu' anziani nell'incarico. E' istituito altresi' presso ciascuna direzione regionale delle entrate un ufficio elettorale regionale nominato dal Ministro delle finanze e composto dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonche' dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianita'.