Art. 22. Votazioni 1. Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali regionali costituiti in seggi per tutti i componenti delle commissioni tributarie con sede nella regione. 2. Ciascun elettore ha facolta' di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'art. 17. 3. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni. 5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale regionale procede immediatamente allo spoglio delle schede e trasmette i verbali delle operazioni e dei risultati degli scrutini con allegate le schede scrutinate all'ufficio elettorale centrale.