Art. 22. 
                              Votazioni 
  1. Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali  regionali
costituiti  in  seggi  per  tutti  i  componenti  delle   commissioni
tributarie con sede nella regione. 
  2. Ciascun elettore  ha  facolta'  di  esprimere  un  voto  per  un
componente  delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali
appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'art. 17. 
  3.  Le  schede  devono  essere  preventivamente  controfirmate  dai
componenti dell'ufficio  elettorale  ed  essere  riconsegnate  chiuse
dall'elettore. 
  4.  L'ufficio  elettorale  regionale  decide  a  maggioranza  sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche'  su  quelle
relative alla validita'  delle  schede,  dandone  atto  nel  processo
verbale delle operazioni. 
  5. Ultimate le votazioni, l'ufficio  elettorale  regionale  procede
immediatamente allo spoglio delle schede e trasmette i verbali  delle
operazioni e dei risultati degli  scrutini  con  allegate  le  schede
scrutinate all'ufficio elettorale centrale.