Art. 23. 
                 Proclamazione degli eletti. Reclami 
  1.  L'ufficio  elettorale  centrale  proclama  eletti  coloro  che,
nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno  riportato  il
maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il  piu'  anziano
di eta'. 
  2.  I  reclami  relativi  alla  eleggibilita'  e  alle   operazioni
elettorali sono indirizzati al  consiglio  di  presidenza  e  debbono
pervenire alla segreteria dello stesso entro il  quindicesimo  giorno
successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non  hanno  effetto
sospensivo. 
  3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami  nella  sua  prima
adunanza.