Art. 23. Proclamazione degli eletti. Reclami 1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. 2. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. 3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.