Art. 24 
                            Attribuzioni 
  1. Il consiglio di presidenza: 
    a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide
sui reclami attinenti alle elezioni; 
    b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; 
    c)  delibera  sulle  nomine  e  su   ogni   altro   provvedimento
riguardante i componenti delle commissioni tributarie; 
    d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i  presidenti
delle commissioni tributarie; 
    e) predispone elementi  per  la  redazione  della  relazione  del
Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche  in  ordine
alla produttivita' comparata delle commissioni; 
    f) stabilisce i  criteri  di  massima  per  la  formazione  delle
sezioni e dei collegi giudicanti; 
    g) stabilisce i  criteri  di  massima  per  la  ripartizione  dei
ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni; 
    >h) promuove iniziative intese a  perfezionare  la  formazione  e
l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; 
    i) esprime parere sugli schemi di regolamento  e  di  convenzioni
previsti  dal  presente  decreto  o  che   comunque   riguardano   il
funzionamento delle commissioni tributarie; 
    l)  esprime  parere  sulla  ripartizione   fra   le   commissioni
tributarie dei fondi  stanziati  nel  bilancio  del  Ministero  delle
finanze per le spese di loro funzionamento; 
    m) esprime parere sulla  determinazione  dei  compensi  fissi  ed
aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art.
13; 
    n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 
  2. Il  consiglio  di  presidenza  vigila  sul  funzionamento  delle
commissioni  tributarie  e  puo'   disporre   ispezioni   affidandone
l'incarico ad uno dei suoi componenti.