Art. 26. 
                            Deliberazioni 
  1. Il consiglio di presidenza delibera con la  presenza  di  almeno
quattro componenti. 
  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in
caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  3.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  scrutinio   segreto,   se
riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.