Art. 26. Deliberazioni 1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.