Art. 27 
       Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza 
  1. I componenti del consiglio di presidenza  sono  esonerati  dalle
funzioni  proprie  conservando  la  titolarita'  dell'ufficio  ed  il
relativo  trattamento  economico  ragguagliato,  quanto  alla   parte
variabile, a quella piu' elevata conferita nello  stesso  periodo  ai
presidenti di commissione tributaria regionale. 
  2. Ai  componenti  del  consiglio  di  presidenza  spetta,  se  con
residenza  fuori  Roma,  il  trattamento  di  missione  nella  misura
prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella
prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.