Art. 28. 
              Scioglimento del consiglio di presidenza 
  1. Il consiglio  di  presidenza,  qualora  ne  sia  impossibile  il
funzionamento,  e'  sciolto  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica,  su  proposta  del   Ministro   delle   finanze,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  2. Le nuove elezioni sono indette  entro  un  mese  dalla  data  di
scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.