Art. 29. 
                          Alta sorveglianza 
  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  esercita  l'alta
sorveglianza sulle commissione tributarie e sui giudici tributari. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri e  il  Ministro  delle  finanze
hanno facolta' di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti
delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia
tributaria ed i servizi relativi e  possono  fare,  al  riguardo,  le
comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza. 
  2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di  ogni
anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attivita'  degli
organi  di  giurisdizione  tributaria  sulla  base   degli   elementi
predisposti dal consiglio di presidenza.