Art. 3. 
      I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni 
  1. I  presidenti  delle  commissioni  tributarie  provinciali  sono
nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari,
in servizio o a riposo, secondo la  graduatoria  redatta  sulla  base
delle tabelle E ed F. 
  2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali
sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi  o  militari,
in servizio o a riposo, secondo la  graduatoria  redatta  sulla  base
delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione  delle  commissioni
tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma
1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno  cinque
anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso  del  di-
ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio,  secondo
la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. 
  3.  I  presidenti  delle  commissioni  tributarie  regionali   sono
nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari,
in servizio o a riposo, secondo la  graduatoria  redatta  sulla  base
delle tabelle E ed F. 
  4. I presidenti di sezione delle commissioni  tributarie  regionali
sono nominati tra i  magistrati  ordinari,  ovvero  amministrativi  o
militari, in servizio o a  riposo,  secondo  la  graduatoria  redatta
sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti  di  sezione  delle
commissioni tributarie regionali sono nominati tra  i  magistrati  di
cui al comma 3 ovvero tra i componenti  che  abbiano  esercitato  per
almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purche'
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in  economia  e
commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle  E
ed F.