Art. 30. 
          Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza 
  1. Il consiglio  di  presidenza  e'  assistito  da  un  ufficio  di
segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari
ed impiegati delle diverse  qualifiche  funzionali,  appartenenti  al
contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati  con  decreto  del
Ministro delle finanze. 
  2.  L'ufficio  di  segreteria,  per  l'espletamento   dei   compiti
affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.