Art. 32. 
Personale  addetto  agli  uffici  di  segreteria  delle   commissioni
                             tributarie 
  1. Agli uffici di  segreteria  delle  commissioni  tributarie  sono
addetti  dipendenti  del  Ministero  delle  finanze  compresi  in  un
apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della  legge
29 ottobre 1991, n. 358. 
  2. Il contingente del personale istituito a norma del  comma  1  e'
costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella
C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella  D.  Il  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro  del  tesoro,  con  proprio
decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni
del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni  e
del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria. 
 
          Nota all'art. 32: 
             - Si trascrive il testo  dell'art.  10  della  legge  n.
          358/1991: 
             "Art. 10 (Organizzazione  del  personale).  -  1.  Ferme
          restando le dotazioni organiche attualmente previste per il
          Dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal  decreto
          legislativo  26  aprile  1990,   n.   105,   il   personale
          appartenente alle  qualifiche  dirigenziali  del  Ministero
          delle finanze e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite
          dall'art. 12, in un ruolo amministrativo  ed  in  un  ruolo
          tecnico,  aventi  dotazioni   organiche   il   cui   numero
          complessivo non puo' superare le 2.420 unita', di cui 4 per
          il livello di funzione B, 32 per il livello di funzione  C,
          604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello  di
          funzione E. 
             2. I quadri A, B, C, D, H, I, L, ed M1 della tabella  VI
          dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno 1972, n. 748, e  successive  modificazioni,  sono
          sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge. 
             3. Il personale appartenente alle qualifiche  funzionali
          istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ripartito,
          con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  finanze  e  sentite  le
          organizzazioni sindacali presenti nel  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui
          dotazioni organiche complessive, escluso il  personale  del
          Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono
          superare le  82.200  unita'.  In  tale  dotazione  organica
          complessiva  e'  incluso  il   personale   attualmente   in
          posizione di soprannumero. 
             4. Con i regolamenti previsti dall'art. 12 sono indicati
          i criteri e le modalita' con cui, in  base  alle  direttive
          generali impartite dal Ministro  e  secondo  gli  indirizzi
          attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma
          restando la normativa contrattuale in materia, si  provvede
          ad assicurare alla gestione  del  personale  condizioni  di
          flessibilita',  in  modo   da   consentire   la   mobilita'
          interrorganica e territoriale necessaria per  l'adeguamento
          costante degli uffici alle esigenze dei  relativi  servizi.
          Vanno in  particolare  assicurate  condizioni  ottimali  di
          funzionalita' alle segreterie delle commissioni tributarie,
          mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di
          impiegati non inferiore alle 6.000 unita',  distribuiti  in
          base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro
          delle finanze. 
             5. I regolamenti di cui all'art. 12, inoltre,  prevedono
          e definiscono procedure rapide  e  semplificate,  anche  in
          deroga alla normativa di carattere  generale  ed  a  quella
          specifica sulla mobilita' intersettoriale,per la  sollecita
          copertura  delle   vacanze   organiche   nelle   qualifiche
          dirigenziali e nei profili professionali. 
             6. I regolamenti di cui  all'art.  12  devono  prevedere
          che,   per   assicurare   l'immediata   funzionalita'    ai
          dipartimenti, per la  prima  copertura  dei  posti  vacanti
          nelle  qualifiche  dirigenziali  e  funzionali  nei   ruoli
          previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste
          dall'art. 34 del decreto legislativo  26  aprile  1990,  n.
          105. 
          7. I  regolamenti  di  cui  all'art.  12  devono  prevedere
          l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio
          presso     gli     uffici     centrali     e     periferici
          dell'Amministrazione  finanziaria,  comprese   la   sezione
          staccata del  provveditorato  generale  dello  Stato  e  la
          Ragioneria, di compensi  incentivanti  la  produttivita'  e
          remunerativi   di   specifiche    prestazioni    disagiate,
          difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal  caso
          i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, in base  agli  accordi  sindacali.  I
          compensi   stessi   debbono   avere   caratteristiche    di
          uniformita' e di perequazione rispetto  a  quelli  previsti
          dall'art. 3, comma 1, lettera i), della  legge  10  ottobre
          1989, n. 349,  e  nei  criteri  per  la  loro  attribuzione
          dovranno essere previste espressamente forme di  esclusione
          e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni
          qualitative  o  quantitative  della  produttivita',   fermi
          restando i trattamenti normativi ed economici previsti  per
          il personale  del  dipartimento  delle  dogane  ed  imposte
          indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990,  n.  105.
           Con effetto dal 1 gennaio 1990 e' abrogato l'ultimo comma 
          dell'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734".