Art. 33. Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria 1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'. 3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.