Art. 33. 
                 Trattamento economico del personale 
                     degli uffici di segreteria 
  1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni
tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive
qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del  Ministero
delle finanze. 
  2. Al personale di cui al comma  1  e'  attribuito  dalla  data  di
entrata in funzione  delle  nuove  commissioni  tributarie,  se  piu'
favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221,
e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei  compensi  previsti
dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19  dicembre  1984,  n.
853, convertito con modificazioni dalla legge 17  febbraio  1985,  n.
17, del compenso previsto dall'art. 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonche' di  qualsiasi  altro
compenso o indennita' incentivante la produttivita'. 
  3. L'attribuzione dell'indennita' di  cui  al  comma  2,  nei  casi
stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n.  221,  e'  fatta
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del tesoro.