Art. 36. 
                        Servizi automatizzati 
  1. E' istituito il servizio automatizzato  per  la  gestione  delle
attivita' degli uffici di segreteria delle commissioni  tributarie  e
del  consiglio  di  presidenza  e  per  le  rilevazioni   statistiche
sull'andamento dei processi comprese la formazione e  la  tenuta  dei
ruoli. 
  2. Al servizio automatizzato di cui  al  comma  1  e'  preposto  il
centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art.  49
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 
  3.  Le  modalita'  di  gestione  dei  servizi  automatizzati   sono
stabiliti con regolamento. 
 
          Nota all'art. 36: 
             - Il testo vigente dell'art. 49 del D.P.R.  n.  287/1992
          e' il seguente: 
             "Art. 49. - 1. In ciascun dipartimento, nella  direzione
          generale  degli  affari  generali   e   del   personale   e
          nell'ufficio del segretario generale e' istituito un centro
          informativo. 
             2. I centri informativi operano: 
               a)  presso  la  direzione  centrale  per   i   servizi
          generali, il personale e l'organizzazione del  dipartimento
          delle entrate; 
               b)  presso  la  direzione  centrale  per   i   servizi
          generali, il personale e l'organizzazione del  dipartimento
          del territorio; 
               c) presso la direzione centrale degli affari generali,
          del personale e dei servizi  informatici  e  tecnici  della
          direzione generale del dipartimento delle  dogane  e  delle
          imposte indirette; 
               d)  presso  la  direzione  centrale  per  gli   affari
          generali  e  per  l'amministrazione  del  personale   della
          direzione generale degli affari generali e del personale; 
               e)  presso  l'ufficio  per  la  programmazione  ed  il
          coordinamento delle attivita' di  informatica  dell'ufficio
          del segretario generale. 
             3. Il centro informativo presso  la  direzione  generale
          degli affari generali e del  personale  ha  competenza  per
          l'informatizzazione della gestione di  tutto  il  personale
          dell'Amministrazione finanziaria. 
             4. Il centro informativo presso l'ufficio del segretario
          generale ha competenza per l'informatizzazione degli uffici
          di cui all'art. 1, commi 3 e 4, lettera a), nonche' per  le
          attivita'  di  collegamento  del  sistema  informativo  del
          Ministero delle finanze con utenti esterni. 
             5.  Presso  la  sezione  staccata   del   Provveditorato
          generale dello Stato e' istituito un centro informativo per
          la gestione dei relativi servizi, che fa  parte  integrante
          del sistema informativo del Ministero delle finanze. 
             6.  Ciascun  centro  informativo,  cui  e'  preposto  un
          dirigente superiore, puo' essere articolato in un numero di
          divisioni corrispondente a quello delle direzioni  centrali
          o degli uffici od organismi di competenza".