Art. 37. 
            Attivita' di indirizzo agli uffici periferici 
  1. La  direzione  centrale  per  gli  affari  giuridici  e  per  il
contenzioso tributario  presso  il  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni
di rilevante interesse o di ricorrente frequenza  nelle  controversie
pendenti  dinanzi  alle  commissioni   tributarie   sulla   base   di
segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse. 
  2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando  occorre
l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di
questioni  sulle  quali  non   vi   sia   un   univoco   orientamento
giurisprudenziale, formula e propone al Ministro  indirizzi  per  gli
uffici  periferici  ai   fini   della   difesa   dell'Amministrazione
finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate,  secondo
criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge. 
  3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni
periodiche  delle  direzioni  regionali  o  compartimentali,  esamina
l'attivita'  di  rappresentanza  e  difesa  degli  uffici  periferici
dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario,  impartisce  le
direttive del caso per la loro organizzazione. 
  4. Gli uffici  periferici,  sulla  base  degli  indirizzi  e  delle
direttive  di  cui  ai  commi  2  e  3,  esercitano  l'attivita'   di
rappresentanza  e  difesa  dell'Amministrazione  nelle   controversie
dinanzi alle commissioni  tributarie  e  coordinano  con  gli  uffici
competenti  dell'Avvocatura  dello  Stato  le  iniziative  dirette  a
facilitare l'assistenza consultiva e il  patrocinio  in  giudizio  da
parte della stessa.