Art. 4. 
         I giudici delle commissioni tributarie provinciali 
  1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali 
sono nominati tra: 
    a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in  servizio
o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; 
    b) i dipendenti civili dello Stato, o  di  altre  amministrazioni
pubbliche in servizio o a riposo  che  hanno  prestato  servizio  per
almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla  quale  si
accede con la laurea in giurisprudenza o in economia  e  commercio  o
altra equipollente; 
    c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione
di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni; 
    d) coloro che sono iscritti  negli  albi  dei  ragionieri  e  dei
periti commerciali ed hanno  esercitato  per  almeno  dieci  anni  le
rispettive professioni; 
    e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita' di
ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci  anni,
alle dipendenze di  terzi,  attivita'  nelle  materie  tributarie  ed
amministrativo-contabili; 
    f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori
ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto  almeno
cinque anni di attivita'; 
    g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in
materie  giuridiche,   economiche   o   tecnico-ragionieristiche   ed
esercitato per almeno cinque anni attivita' di insegnamento; 
    h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5; 
    i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il  diploma  di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; 
    l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei periti edili, dei periti industriali,  dei  dottori  in
agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato  per
almeno dieci anni le rispettive professioni.