Art. 40. 
                       Ufficio del massimario 
  1. E' istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un
ufficio del massimario,  che  provvede  a  rilevare,  classificare  e
ordinare in massime le decisioni della  stessa  e  delle  commissioni
tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione. 
  2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del
contingente di cui all'art. 32. 
  3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare  la
banca dati del servizio  di  documentazione  tributaria  gestita  dal
sistema centrale di elaborazione  del  Ministero  delle  finanze,  al
quale le commissioni sono  collegate  anche  per  accedere  ad  altri
sistemi di documentazione giuridica e tributaria.