Art. 42. 
              Insediamento delle commissioni tributarie 
  1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate
in unica data entro il 1 ottobre 1993 con decreto del Ministro  delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
almeno sessanta giorni prima. 
  2. Dalla stessa data sono soppresse le  commissioni  tributarie  di
primo e di secondo grado previste dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636. 
  3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto  di  cui
al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995. 
  4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui  al
comma 1 si applicano le disposizioni dell'art.  48  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.