Art. 42. Insediamento delle commissioni tributarie 1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 ottobre 1993 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. 2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636. 3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995. 4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.