Art. 43. 
                     Nomina dei primi componenti 
        nelle commissioni tributarie regionali e provinciali 
 1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e  di  secondo
grado e della commissione tributaria centrale, previste  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in  possesso
dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione  a  ciascun
incarico da conferire,  sono  nominati  a  domanda  componenti  delle
commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali   con   precedenza
rispetto agli altri aspiranti  e  fino  alla  concorrenza  dei  posti
disponibili, anche se  hanno  superato  il  limite  di  eta'  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera d). 
  2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei
posti richiesti in ordine di preferenza (presidente  di  commissione,
presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario,
commissione provinciale o regionale, sede)  e'  rivolta  al  Ministro
delle finanze con  le  modalita'  ed  entro  i  termini  che  saranno
stabiliti con decreto dello stesso Ministro. 
  3.  Sono  formati,  per  ciascuna   commissione   tributaria,   con
l'applicazione dei criteri e dei punteggi  di  cui  alla  tabella  F,
distinti  elenchi  per  la  nomina  a  presidente   di   sezione,   a
vicepresidente di sezione  ed  a  giudice.  A  parita'  di  punteggio
prevale il candidato piu' anziano di eta'. Il  periodo  di  esercizio
delle funzioni nelle commissioni di primo e  secondo  grado  e  nella
commissione centrale e' considerato a tutti gli effetti. 
  4. I componenti delle commissioni di primo  e  secondo  grado  gia'
aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle  commissioni
tributarie rispettivamente provinciali e regionali  costituite  nella
stessa regione con conferma, anche in deroga  all'art.  8,  comma  1,
lettera  c),  del  grado,  della  funzione  e  dell'incarico  e   con
precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi  di  cui
al comma 3, salva la precedenza eventualmente  spettante  nei  gradi,
nelle funzioni e negli incarichi  al  presidente,  ai  presidenti  di
sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette
precedenze vanno determinate  in  base  ai  punteggi  previsti  nelle
tabelle E ed F. I componenti le commissioni  tributarie  di  primo  e
secondo grado, in possesso del diploma di  laurea  in  giurisprudenza
ovvero in economia e commercio, con un'anzianita' di servizio,  senza
demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici  anni
per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e
dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili,
rispettivamente  vicepresidenti  della  commissione   provinciale   e
vicepresidenti della commissione regionale. 
  5. Sono formati, per le nomine  di  componenti  nei  posti  rimasti
disponibili dopo la formazione degli  elenchi  di  cui  al  comma  3,
elenchi di coloro che  hanno  dichiarato  la  propria  disponibilita'
secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio
di presidenza della giustizia tributaria la  commissione  di  cui  al
comma 6. 
  6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono approvati da  un'apposita
commissione istituita presso la direzione  centrale  per  gli  affari
giuridici  e  per  il  contenzioso  tributario  del  Ministero  delle
finanze, nominata dal Ministro  e  costituita  da  un  presidente  di
sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un magistrato  di
cassazione e da un consigliere della Corte dei conti. 
  7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e
regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte
secondo l'ordine degli  elenchi  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica su proposta del Ministro delle finanze. 
  8.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie   provinciali   e
regionali nominati secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo
prestano  giuramento  dinanzi  al  presidente   rispettivamente   del
tribunale e della corte  di  appello,  nella  cui  circoscrizione  la
commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni  dell'art.
10, commi 1 e 5. 
  9. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono sottoposti a ratifica del
consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che procede  alle
eventuali rettifiche e promuove i  conseguenti  provvedimenti  subito
dopo la sua prima elezione. 
  10. Prima della costituzione  del  consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate
secondo le disposizioni contenute nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con  l'osservanza  dei  requisiti
previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in
tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.