Art. 44. 
     Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali 
        dei componenti della commissione tributaria centrale 
  1. Coloro che sono rimasti a  comporre  la  commissione  tributaria
centrale fino alla cessazione della sua attivita' sono nominati nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda,  con
precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di  valutazione  ed  i
punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio, secondo la
maggiore anzianita' di eta'.