Art. 44. Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale 1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attivita' sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio, secondo la maggiore anzianita' di eta'.