Art. 46. 
Personale  addetto  alle  segreterie  delle  commissioni   tributarie
                              soppresse 
  1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso  le
segreterie delle commissioni tributarie di primo e di  secondo  grado
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636, e' assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art.
32 e destinato alle commissioni provinciali  e  regionali  nella  cui
circoscrizione e'  la  residenza  di  ognuno  nei  limiti  dei  posti
disponibili. 
  2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre  1995  presso
la segreteria della  commissione  tributaria  centrale  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,  e'
assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente  di  cui  all'art.  32  e
destinato alle commissioni provinciali o  regionali  aventi  sede  in
Roma. 
  3. Al personale in servizio presso la segreteria della  commissione
tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in  funzione  delle
nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di
cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attivita' della stessa  il
trattamento economico previsto dall'art. 33. 
 
          Nota all'art. 46: 
             - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,  e'  richiamato  in
          nota all'art. 1.