Art. 46. Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse 1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione e' la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili. 2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma. 3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attivita' della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.
Nota all'art. 46: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e' richiamato in nota all'art. 1.