Art. 47. 
              Rinunzia all'assegnazione alle segreterie 
        delle commissioni tributarie provinciali e regionali 
  1. I dirigenti, il personale delle  qualifiche  ad  esaurimento  di
ispettore generale  o  equiparata  e  di  direttore  di  divisione  o
equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali,  di  ruolo  e
non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle  abolite  imposte  di
consumo e quelli degli  enti  soppressi  di  cui  al  ruolo  speciale
istituito presso il Ministero delle  finanze,  comunque  in  servizio
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  presso  le
segreterie delle commissioni tributarie, hanno facolta' di 
rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a 
prestare servizio presso  le  commissioni  tributarie  provinciali  e
regionali. 
  2. Il personale, che si e' avvalso della facolta' di cui  al  comma
1, continuta a prestare servizio presso gli uffici  delle  segreterie
delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando  i
posti non saranno coperti con personale di  corrispondente  qualifica
del contingente di cui all'art. 32.