Art. 48. 
               Modalita' particolari di inquadramento 
                   del personale delle segreterie 
  1.  Alla  copertura  dei   posti   disponibili   nelle   qualifiche
dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli
inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti  dalle
disposizioni vigenti. E' data tuttavia facolta',  in  relazione  alla
necessita' di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI,  IV  e
III, di procedere all'assunzione  di  idonei  nei  concorsi  ordinari
indetti dal Ministero  delle  finanze  nei  cinque  anni  antecedenti
all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie
uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze,  e
di indire concorsi speciali da  espletarsi  secondo  le  disposizioni
degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397. 
  2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso  del  di-
ploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche  o  economia  e
commercio od equipollenti,  che,  per  almeno  cinque  anni,  abbiano
svolto  effettivamente  e  lodevolmente  funzioni   di   cancelliere,
coordinando due o piu' sezioni, purche' risultanti  da  provvedimenti
formali di udienza  di  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale. 
 
           Nota all'art. 48:
             - La legge n. 397/1975 reca: "Norme per il potenziamento
          dei servizi  dell'Amministrazione  finanziaria".  Il  testo
          vigente degli artt. 9, 10 e 11 e' il seguente:
             "Art.  9.  -  Nelle  domande  di  ammissione ai concorsi
          comunque indetti per i ruoli del  Ministero  delle  finanze
          gli   aspiranti,   oltre  a  dichiarare  quanto  prescritto
          dall'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  3
          maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di
          eventuali   titoli  preferenziali  e  di  precedenza  nella
          nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi speciali di
          cui alla presente legge, gli  aspiranti  devono,  altresi',
          indicare,  in ordine di preferenza, i ruoli e le regioni in
          cui, se vincitori, intendono  essere  nominati  a  prestare
          servizio. In caso di concorsi per piu' regioni, i candidati
          indicheranno  in  ordine di preferenza le regioni a cui, in
          caso di nomina, intendono essere assegnati.
             I limiti massimi di eta'  per  l'accesso  alle  carriere
          direttive,  di  concetto  ed  esecutiva  dei  ruoli  di cui
          all'art. 1 sono rispettivamente fissati in anni  30,  28  e
          26;  nei  concorsi di accesso ai ruoli di cui al precedente
          comma, per le categorie di candidati in  cui  favore  leggi
          speciali  prevedono  deroghe,  detti  limiti  non  posssono
          superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.
             Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo
          comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'art. 22  della
          legge  19  luglio 1962, n.  959, e nello art. 8 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
             Art.  10.  -  Sulla base delle graduatorie di merito dei
          concorsi comunque espletati  per  la  copertura  dei  posti
          disponibili  nei  ruoli  del  personale del Ministero delle
          finanze compilate dalle commissioni esaminatrici,  e  sulla
          base  dei  titoli  preferenziali  e  di precedenza indicati
          nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie
          dei vincitori e degli  idonei  dei  concorsi  stessi.  Tali
          graduatorie  sono approvate con decreto del Ministro per le
          finanze, immediatamente efficace.
             I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui
          al presente articolo sono invitati ad assumere servizio  in
          via  provvisoria  nell'ufficio  di  destinazione  il  primo
          giorno del mese successivo alla scadenza  di  venti  giorni
          dalla  data  di  ricezione di apposita lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento.
             Con la lettera raccomandata di cui al comma  precedente,
          i  candidati  sono, altresi', invitati a consegnare al capo
          dell'ufficio di destinazione, all'atto  dell'assunzione  in
          servizio,   la  documentazione  relativa  al  possesso  dei
          requisiti per la nomina prescritta nel bando di concorso e,
          ove occorra, dei  titoli  preferenziali  e  di  precedenza,
          dichiarati nella domanda di ammissione.
             Eventuali irregolarita' sanabili della documentazione di
          cui  al  terzo  comma, accertate dal competente ufficio del
          Ministero delle finanze, al quale la documentazione  stessa
          e'  trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il
          vincitore del concorso,  possono  essere  regolarizzate,  a
          cura  dell'interessato,  entro  trenta giorni dalla data di
          ricezione dell'apposito invito.
             La mancata assunzione di servizio entro  il  termine  di
          cui  al  secondo  comma  o la mancata o incompleta consegna
          della documentazione di cui al  terzo  comma  o  la  omessa
          regolarizzazione  della  documentazione  stessa nel termine
          prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla  nomina
          in prova.
             Si  applicano  le  disposizioni di cui ai commi secondo,
          terzo e quinto dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.
             Nei casi in cui, dopo l'assunzione  di  cui  al  secondo
          comma,  non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo,
          l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.
             Gli impiegati di cui al presente articolo sono  nominati
          in  prova,  con  decorrenza  dalla  data  di  assunzione in
          servizio, al termine delle operazioni di  accertamento  del
          possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
             Al  pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in
          servizio con la procedura di cui al precedente articolo  si
          provvede  con  apertura  di  partite  provvisorie  di spesa
          fissa.
             I posti che si rendono disponibili per la decadenza  dal
          diritto alla nomina prevista dal presente articolo o per la
          risoluzione  del  rapporto  d'impiego di cui al sesto comma
          dell'art. 11, possono essere conferiti, entro il termine di
          sei mesi, secondo l'ordine della  relativa  graduatoria  ed
          anche  indipendentemente  dalle preferenze indicate a norma
          del  successivo  art.  11,  ai  concorrenti   che   abbiano
          conseguito l'idoneita' nel concorso di ammissione.
             Agli  impiegati  assunti  ai sensi del presente articolo
          viene attribuita, solo ai fini  della  partecipazione  agli
          scrutini di promozione, previsti dagli articoli 15, 20 e 26
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1970, n. 1077,  l'anzianita'  di  servizio  pari  a  quella
          dell'impiegato   o  degli  impiegati  che  abbiano  assunto
          servizio, ai sensi del presente articolo, nella  data  piu'
          remota.
             Art.  11.  -  Con  i  decreti  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  precedente  i  candidati   collocati   nelle
          graduatorie  dei  concorsi  unici  per piu' ruoli, previsti
          dalla presente legge,  sono  assegnati  ai  singoli  ruoli,
          rispettando   le  preferenze  indicate  dagli  interessati,
          secondo l'ordine delle stesse.