Art. 48. Modalita' particolari di inquadramento del personale delle segreterie 1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. E' data tuttavia facolta', in relazione alla necessita' di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397. 2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del di- ploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o piu' sezioni, purche' risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.
Nota all'art. 48: - La legge n. 397/1975 reca: "Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria". Il testo vigente degli artt. 9, 10 e 11 e' il seguente: "Art. 9. - Nelle domande di ammissione ai concorsi comunque indetti per i ruoli del Ministero delle finanze gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi speciali di cui alla presente legge, gli aspiranti devono, altresi', indicare, in ordine di preferenza, i ruoli e le regioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio. In caso di concorsi per piu' regioni, i candidati indicheranno in ordine di preferenza le regioni a cui, in caso di nomina, intendono essere assegnati. I limiti massimi di eta' per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva dei ruoli di cui all'art. 1 sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; nei concorsi di accesso ai ruoli di cui al precedente comma, per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detti limiti non posssono superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'art. 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Art. 10. - Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero delle finanze compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresi', invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la nomina prescritta nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza, dichiarati nella domanda di ammissione. Eventuali irregolarita' sanabili della documentazione di cui al terzo comma, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa e' trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito. La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al secondo comma o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al terzo comma o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593. Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al secondo comma, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia. Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al precedente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo o per la risoluzione del rapporto d'impiego di cui al sesto comma dell'art. 11, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate a norma del successivo art. 11, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso di ammissione. Agli impiegati assunti ai sensi del presente articolo viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione, previsti dagli articoli 15, 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianita' di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data piu' remota. Art. 11. - Con i decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente i candidati collocati nelle graduatorie dei concorsi unici per piu' ruoli, previsti dalla presente legge, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse.