Art. 49. 
                           Norme abrogate 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  insediamento  delle  commissioni
tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2  a
15 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
636, salvo quanto disposto dal comma 2. 
  2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quinto e sesto comma,
13, 13- bis e 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636, continuano  ad  applicarsi  relativamente  alla
commissione  tributaria  centrale  fino  alla  cessazione   del   suo
funzionamento.