Art. 5. 
          I giudici delle commissioni tributarie regionali 
  1. I giudici delle commissioni tributarie regionali  sono  nominati
tra: 
    a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in  servizio
o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; 
    b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole  secondarie  di
secondo grado ed i ricercatori in materie  giuridiche,  economiche  e
tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo; 
    c) i dipendenti civili dello Stato  o  di  altre  amministrazioni
pubbliche,  in  servizio  o  a  riposo,  in  possesso  di  laurea  in
giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno
prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali e'
richiesta una di tali lauree; 
    d) gli ufficiali superiori o generali della  Guardia  di  finanza
cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo; 
    e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori  tributari
cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio; 
    f) i notai e coloro che sono iscritti  negli  albi  professionali
degli avvocati e procuratori o dei dottori  commercialisti  ed  hanno
esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; 
    g) coloro  che  sono  stati  iscritti  negli  albi  professionali
indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei  periti  commerciali
ed hanno esercitato attivita' di amministratori,  sindaci,  dirigenti
in societa' di capitali o di revisori di conti.