Art. 51. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. 
  2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti
delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e   quelle
contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento  delle
commissioni tributarie provinciali e regionali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
                                  GORIA, Ministro delle finanze 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI