Art. 6. 
        La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti 
  1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio  di
ogni anno, stabilisce  con  proprio  decreto  la  composizione  delle
sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio  di  presidenza  per
assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse. 
  2. Il presidente di ciascuna  sezione,  all'inizio  di  ogni  anno,
stabilice  il  calendario  delle  udienze  ed,  all'inizio  di   ogni
trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai  criteri
di massima stabiliti dal consiglio di  presidenza.  Ciascun  collegio
giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana; 
  3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto  di  cui
al comma 1, indica una o piu' delle  sezioni,  che,  nel  periodo  di
sospensione feriale  dei  termini  processuali,  procedono  all'esame
delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.