Art. 7. Requisiti generali 1. I componenti delle commissioni tributarie debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non aver superato al momento della nomina settantadue anni di eta'; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.