Art. 7. 
                         Requisiti generali 
  1. I componenti delle commissioni tributarie debbono: 
    a) essere cittadini italiani; 
    b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) non aver riportato condanne per delitti comuni non  colposi  o
per contravvenzioni a pena detentiva o  per  reati  tributari  e  non
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 
    d) non aver superato al momento della nomina settantadue anni  di
eta'; 
    e) avere idoneita' fisica e psichica; 
    f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza  nella
regione nella quale ha sede la commissione tributaria.