Art. 8. 
                          Incompatibilita' 
  1. Non possono  essere  componenti  delle  commissioni  tributarie,
finche' permangono in attivita' di servizio  o  nell'esercizio  delle
rispettive funzioni o attivita' professionali: 
    a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; 
    b)   i   consiglieri   regionali,   provinciali,    comunali    e
circoscrizionali gli  amministratori  di  altri  enti  che  applicano
tributi o  hanno  partecipazione  al  gettito  dei  tributi  indicati
nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  31  dicembre
1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti  di  detti  enti  o
come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei
tributi stessi; 
    c) i dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  che  prestano
servizio presso gli uffici  del  Dipartimento  delle  entrate  e  del
Dipartimento del territorio; 
    d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; 
    e) i soci, gli  amministratori  e  i  dipendenti  delle  societa'
concessionarie del servizio di riscossione delle imposte  o  preposte
alla gestione dell'anagrafe  tributaria  e  di  ogni  altro  servizio
tecnico del Ministero delle finanze; 
    f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile  1980,  n.
146; 
    g) i prefetti; 
    h) coloro che  ricoprono  incarichi  direttivi  o  esecutivi  nei
partiti politici; 
    i)  gli  iscritti  negli  albi  professionali   degli   avvocati,
procuratori  legali,  notai,  commercialisti,  ragionieri  e   periti
commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti  presso  le
direzioni regionali delle entrate di cui all'art. 36 del decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano  in
qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei
rapporti con l'Amministrazione finanziaria o  nelle  controversie  di
carattere tributario; 
    l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili  dei
Corpi di polizia; 
    m) coloro che sono coniugi o parenti  fino  al  secondo  grado  o
affini in  primo  grado  di  coloro  che  sono  iscritti  negli  albi
professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della
commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla  stessa
abitualmente la loro professione. 
  2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i
coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 
  3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie. 
  4.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie,  che  vengano  a
trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o
che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico
fino alla data di cessazione  dell'incompatibilita';  successivamente
alla suddetta data essi riassumono le rispettive  funzioni  anche  in
soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.