Art. 9. 
 Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie 
  1. I componenti delle  commissioni  tributarie  sono  nominati  con
decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro
delle finanze, previa  deliberazione  del  consiglio  di  presidenza,
secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. 
  2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui  al
comma  1  sulla  base  di  elenchi  formati  relativamente  ad   ogni
commissione tributaria e comprendenti  tutti  gli  appartenenti  alle
categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da  conferire
che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in
possesso dei requisiti prescritti. 
  3. Alla comunicazione di disponibilita'  all'incarico  deve  essere
allegata  la  documentazione  circa  l'appartenenza  ad   una   delle
categorie indicate negli articoli  3,  4  e  5  ed  il  possesso  dei
requisiti prescritti, nonche'  la  dichiarazione  di  non  essere  in
alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'art. 8. 
 4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 e' fatta secondo  i
criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella  tabella
E e sulla base della documentazione allegata  alla  comunicazione  di
disponibilita' all'incarico. 
  5. Il Ministro delle finanze  stabilisce  con  proprio  decreto  il
termine e le modalita' per le comunicazioni  di  disponibilita'  agli
incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che  hanno  comunicato  la
propria disponibilita' all'incarico, senza  essere  in  possesso  dei
requisiti  prescritti,  e'  fatta  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.