Art. 72. Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado 1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. 2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme vigenti, detti ricorsi sono proposti alle comnissioni provinciali o regionali competenti entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data, ferma restando per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado l'inapplicabilita' dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. 3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. 4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti. 5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente.