Art. 3. 1. A decorrere dal 1µ gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e attivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi: i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di mfB0122 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento; i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, piu' o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli. 3. Possono essere applicate condizioni particolari: ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato; ai bovini riproduttori di razza pura, di cui al decreto; ai vitelli che devono restare con la madre ai fini dell'allattamento; ai vitelli tenuti in stabulazione libera. 4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1µ gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, e' determinata dal Ministero della sanita' sulla base dei risultati delle ispezioni previste all'art. 6, paragrafo 1, ma, comunque, non puo', in ogni caso, superare il periodo di cinque anni dal predetto termine. 5. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio conformemente al paragrafo 1, in nessun caso puo' superare la data del 31 dicembre 2007.