Art. 3. 
 
  1. A decorrere dal 1µ gennaio 1994 e per un periodo transitorio  di
quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e
attivate per la prima volta dopo  tale  data,  devono  soddisfare  ai
seguenti requisiti minimi: 
   i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno  spazio
libero di mfB0122  1,5  per  ogni  capo  di  kg  150  di  peso  vivo,
sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza  alcun
impedimento; 
   i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in
recinti individuali o vincolati alla posta, devono  essere  costruiti
con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a  cm
90, piu' o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese. 
  2. Le disposizioni di cui al paragrafo  1  non  si  applicano  alle
aziende con meno di sei vitelli. 
  3. Possono essere applicate condizioni particolari: 
   ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che  siano
isolati dal gruppo al fine di essere  sottoposti  ad  un  trattamento
appropriato; 
   ai bovini riproduttori di razza pura, di cui al decreto; 
   ai  vitelli  che   devono   restare   con   la   madre   ai   fini
dell'allattamento; 
   ai vitelli tenuti in stabulazione libera. 
  4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1µ
gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo  1,
e' determinata dal Ministero della sanita' sulla base  dei  risultati
delle ispezioni previste all'art. 6, paragrafo 1, ma,  comunque,  non
puo', in ogni caso, superare il periodo di cinque anni  dal  predetto
termine. 
  5. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti  durante  il
periodo transitorio conformemente al paragrafo 1, in nessun caso puo'
superare la data del 31 dicembre 2007.