Art. 6. 1. Il Ministero della sanita', sentita la conferenza delle Regioni, adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorita' regionali e locali e dalle Unita' sanitarie locali al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni possono essere effettuate anche in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento. 2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1966, il Ministero della sanita' informa la Commissione delle Comunita' Europee in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due anni precedenti, nonche' in merito al numero delle ispezioni effettuate in rapporto al numero di aziende in attivita' su tutto il territorio nazionale.