Art. 6. 
 
  1. Il Ministero della sanita', sentita la conferenza delle Regioni,
adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero  stesso,
dalle autorita' regionali e locali e dalle Unita' sanitarie locali al
fine  di  accertare  l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
decreto e del suo allegato; tali ispezioni possono essere  effettuate
anche  in  concomitanza  di  controlli  realizzati  per  altri  fini,
prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente
rappresentativo dei vari sistemi di allevamento. 
  2. Ogni due anni, prima dell'ultimo  giorno  feriale  del  mese  di
aprile e per la prima volta entro il 30  aprile  1966,  il  Ministero
della sanita' informa  la  Commissione  delle  Comunita'  Europee  in
merito  ai  risultati  delle  ispezioni  effettuate  nei   due   anni
precedenti, nonche' in merito al numero delle ispezioni effettuate in
rapporto al numero di aziende in attivita'  su  tutto  il  territorio
nazionale.