Art. 7. 
 
  1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi,  devono
essere accompagnati da un  certificato  rilasciato  dalla  competente
autorita' del Paese di provenienza che attesti che i  medesimi  hanno
ricevuto un trattamento almeno equivalente a  quello  accordato  agli
animali di origine comunitaria, quale quello  previsto  dal  presente
decreto.