Art. 9. 1. Il Ministero della sanita' con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perche' siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni. 2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le prov- ince autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme piu' severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanita'. 3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unita' sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 4. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione le disposizioni piu' severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.