Art. 9. 
 
  1. Il Ministero della sanita' con proprio regolamento adotta  norme
integrative e di applicazione  del  presente  decreto  e  dispone  le
verifiche necessarie  perche'  siano  ammessi  agli  scambi  soltanto
animali trattati conformemente alle presenti disposizioni. 
  2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le  prov-
ince autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme
piu'   severe   e   stabilire   le   relative   sanzioni   pecuniarie
amministrative, informandone il Ministero della sanita'. 
  3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare  sul
rispetto delle norme di protezione degli  animali  anche  tramite  le
guardie zoofile delle associazioni di volontariato,  fatte  salve  le
competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del  Codice
penale, le Unita' sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui
all'art. 6, lettera  u),  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 
  4.  Il  Ministero  della  sanita'  comunica  alla  Commissione   le
disposizioni  piu'  severe  adottate  anche  in  applicazione   delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa  e  delle  disposizioni  della
legge 14 ottobre 1985, n. 623.