(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
  1.  I  materiali  utilizzati  per  la  costruzione  dei  locali  di
stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i
quali i vitelli possono venire a contatto, non devono  essere  nocivi
per  i  vitelli  e  devono  poter  essere  accuratamente   puliti   e
disinfettati. 
  2.  Fino  all'istituzione  di  regole   comunitarie   in   materia,
l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti  elettrici  deve
essere conforme alla regolamentazione nazionale in  vigore  volta  ad
evitare qualsiasi scossa elettrica. 
  3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione  devono
consentire di mantenere entro limiti non dannosi  per  i  vitelli  la
circolazione dell'aria, la  quantita'  di  polvere,  la  temperatura,
l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas. 
  4. Ogni impianto  automatico  o  meccanico  indispensabile  per  la
salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una
volta al giorno. Gli  eventuali  difetti  riscontrati  devono  essere
eliminati  immediatamente;  se  cio'  non  fosse  possibile,  occorre
prendere le  misure  adeguate  per  salvaguardare  la  salute  ed  il
benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata  la  riparazione,
ricorrendo  in  particolare  a  metodi  alternativi  disponibili   di
alimentazione  e  provvedendo  a  mantenere   condizioni   ambientali
soddisfacenti. 
  Se si utilizza un impianto  di  ventilazione  artificiale,  occorre
prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta  un  ricambio
di aria sufficiente per preservare  la  salute  e  il  benessere  dei
vitelli in caso di guasti all'impianto, nonche' un sistema di allarme
che segnali i guasti  all'allevatore.  Il  sistema  di  allarme  deve
essere verificato regolarmente. 
  5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal  fine,
onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e  fisiologiche,  e'
opportuno prevedere, date  le  diverse  condizioni  climatiche  degli
Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale  che,
in quest'ultimo caso, dovra' essere almeno equivalente alla durata di
illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00  e  le
ore  17.00.  Dovra'  inoltre  essere   disponibile   un'illuminazione
adeguata (fissa o mobile) di intensita' sufficiente per consentire di
controllare i vitelli in qualsiasi momento. 
  6. Tutti i vitelli allevati in gruppo o in  recinti  devono  essere
controllati almeno  una  volta  al  giorno  dal  proprietario  o  dal
responsabile degli animali. Gli eventuali  vitelli  malati  o  feriti
devono ricevere immediatamente le opportune cure. 
  I vitelli malati o  feriti  devono,  se  necessario,  poter  essere
isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. 
  Qualora il vitello non  reagisca  al  trattamento  dell'allevatore,
occorre chiedere al piu' presto il parere del veterinario. 
  7. I locali di stabulazione devono  essere  costruiti  in  modo  da
consentire ad ogni vitello: 
  - di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire  a  se'  stesso  senza
difficolta', 
  - di vedere altri vitelli. 
  8. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni  al
vitello  e  deve  essere  regolarmente  esaminato  ed   eventualmente
aggiustato in modo da assicurare  una  posizione  confortevole.  Ogni
attacco deve essere sufficientemente lungo per consentire ai  vitelli
di muoversi secondo quanto disposto al paragrafo 7. Esso deve  essere
concepito in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio
di strangolamento o ferimento. 
  9. La stalla, i recinti, le  attrezzature  e  gli  utensili  devono
essere  puliti  e  disinfetti  regolarmente  in  modo  da   prevenire
infezioni incrociate  o  lo  sviluppo  di  organismi  infettivi.  Gli
escrementi, l'urina e i foraggi che non sono  stati  mangiati  o  che
sono caduti  sul  pavimento  devono  essere  rimossi  con  la  dovuta
regolarita' per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o
roditori. 
  10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza  asperita'
per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in  modo  da
non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi
devono essere adeguati alle dimensioni  ed  al  peso  dei  vitelli  e
costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui  si
coricano i vitelli deve essere  confortevole,  pulita,  adeguatamente
prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di  eta'
inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata. 
  11. A tutti i vitelli deve essere fornita un'alimentazione adeguata
alla  loro  eta'  ed  alloro  peso  e  conforme  alle  loro  esigenze
comportamentali e fisiologiche, onde  favorire  buone  condizioni  di
salute e di benessere. Gli alimenti devono avere un tenore  di  ferro
sufficiente, nonche' un minimo di  mangime  solido  contenente  fibre
digeribili  (da  100  a   200   grammi,   tenendo   conto   dell'eta'
dell'animale) per garantire buone condizioni di salute e di benessere
ed un buon ritmo  di  crescita  dei  vitelli  e  soddisfare  le  loro
esigenze comportamentali.  Tuttavia,  l'obbligo  di  un  quantitativo
minimo  di  alimenti  secchi  contenenti  fibre  deperibili  non   e'
prescritto per la produzione di vitelli a carne  bianca.  Ai  vitelli
non deve essere messa la museruola. 
  12. Tutti i vitelli devono  essere  nutriti  almeno  una  volta  al
giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non  sono  alimentati
"ad libitum" o  mediante  un  sistema  automatico  di  alimentazione,
ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti  contemporaneamente
agli altri vitelli del gruppo. 
  13. A partire dalla seconda settimana di eta',  ogni  vitello  deve
poter disporre di acqua  fresca  adeguata  in  quantita'  sufficiente
oppure poter soddisfare il  proprio  fabbisogno  in  liquidi  bevendo
altre bevande. 
  14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e  di  acqua
devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da
ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti  o
dell'acqua destinati ai vitelli.