Art. 10. 
   Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i farmacisti 
  1. La pubblicita' presso  i  farmacisti  dei  medicinali  vendibili
dietro presentazione di ricetta medica e' limitata alle  informazioni
contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto  approvato
dal Ministero della sanita'  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5,  del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.  La  limitazione  non  si
applica ai farmacisti ospedalieri. 
  2.  Per  i  medicinali  vendibili  senza  prescrizione  medica   la
pubblicita' puo' comprendere altra documentazione utile a  consentire
al farmacista di fornire al cliente, all'occorrenza,  consigli  sulla
utilizzazione del prodotto. 
  3. La documentazione che non consista nella  semplice  riproduzione
del riassunto delle caratteristiche del prodotto e'  sottoposta  alle
disposizioni dell'art. 8. 
  4. La disciplina  richiamata  nel  comma  3  non  si  applica  alle
informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.