Art. 11. 
  Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura 
  1. Nel quadro dell'attivita' di informazione  e  presentazione  dei
medicinali svolta presso medici o farmacisti  e'  vietato  concedere,
offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che
siano  di  valore   trascurabile   e   siano   comunque   collegabili
all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista. 
  2. I medici e i farmacisti  non  possono  sollecitare  o  accettare
alcun incentivo vietato a norma del comma 1. 
  3. In caso di violazione dei commi 1  e  2  si  applicano  le  pene
previste dagli articoli 170, 171 e 172 del testo  unico  delle  leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati
dall'art. 16, comma 1, del presente decreto.