Art. 12. 
            Convegni o congressi riguardanti i medicinali 
  1.   Ogni   impresa   farmaceutica   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio   di   medicinali   che   organizzi   o
contribuisca a realizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, in
Italia o all'estero un congresso,  un  convegno  o  una  riunione  su
tematiche  comunque  attinenti  all'impiego   di   medicinali,   deve
trasmettere al competente ufficio del Ministero della sanita', almeno
sessanta  giorni  prima  della  data  dell'inizio  del  congresso   o
incontro, una comunicazione,  con  firma  autenticata,  contenente  i
seguenti elementi: 
    a) propria denominazione o  ragione  sociale,  codice  fiscale  e
sede; 
    b) sede e data della manifestazione; 
    c) destinatari dell'iniziativa; 
    d) oggetto della tematica trattata e correlazione  esistente  fra
questa e i medicinali di cui l'impresa e' titolare; 
    e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori; 
    f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limiti a
fornire un contributo  agli  organizzatori,  devono  essere  indicati
l'entita' e le modalita' dello stesso, nonche'  eventuali  diritti  o
facolta' concessi dagli organizzatori come corrispettivo. 
  2. Per  le  riunioni  di  non  piu'  di  dieci  medici  organizzate
direttamente dall'impresa farmaceutica, la comunicazione  di  cui  al
comma 1 deve pervenire al Ministero  della  sanita'  almeno  quindici
giorni prima della data di svolgimento. 
  3. Quando alla realizzazione di uno stesso  congresso,  convegno  o
riunione contribuiscono piu' imprese farmaceutiche, le  comunicazioni
di cui al comma 1 devono pervenire  congiuntamente,  per  il  tramite
degli organizzatori, con un  prospetto  riepilogativo  delle  imprese
partecipanti. Le  comunicazioni  inviate  in  difformita'  da  quanto
stabilito dal presente comma sono prive di efficacia. 
  4. Le manifestazioni di cui ai commi  1  e  2  devono  attenersi  a
criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate  allo  sviluppo
delle conoscenze nei settori  della  chimica,  tecnica  farmaceutica,
biochimica,  fisiologia,  patologia  e   clinica.   E'   vietata   la
partecipazione di imprese farmaceutiche  a  convegni  o  riunioni  di
carattere sindacale. 
  5. Nell'ambito  delle  manifestazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalita' devono  essere
limitati agli operatori del settore qualificati e non possono  essere
estesi  ad  eventuali  accompagnatori.  Detti   oneri   non   possono
riguardare medici generici. L'ospitalita' non puo', inoltre, eccedere
il periodo di tempo compreso tra le dodici  ore  precedenti  l'inizio
del congresso  e  le  dodici  ore  successive  alla  conclusione  del
medesimo, ne' presentare  caratteristiche  tali  da  prevalere  sulle
finalita' tecnico-scientifiche della manifestazione. 
  6.  L'impresa  farmaceutica  puo'  realizzare   o   contribuire   a
realizzare  il  congresso,  il  convegno  o  la  riunione  se,  entro
quarantacinque giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1  o,
nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre cinque giorni  prima
della data della riunione, il Ministero della sanita' non comunica la
propria motivata opposizione. 
  7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero  e  per  quelle
che comportano, per l'impresa  farmaceutica,  un  onere  superiore  a
cinquanta  milioni,   l'impresa   stessa   deve   ottenere   espressa
autorizzazione dal  Ministero  della  sanita',  il  quale  adotta  le
proprie   determinazioni   entro    quarantacinque    giorni    dalla
comunicazione di cui al  comma  1.  Nelle  ipotesi  disciplinate  dal
presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta
legale ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai  sensi
dell'art. 5,  comma  12,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,
dell'importo di lire tremilioni. 
  8. Le somme di cui al comma 7  dovranno  affluire  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione  ai  competenti
capitoli dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  sanita'
relativi alla pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci
del Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in materia di
informazione degli operatori sanitari e di farmacovigilanza. 
  9.  In  ogni  caso,  in  seno  al  congresso  o  al   convegno,   o
collateralmente allo stesso, non puo' essere effettuata alcuna  forma
di distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di  materiale
illustrativo  di  farmaci,   ad   eccezione   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto, approvato dal Ministero  della  sanita'
ai sensi dell'art. 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  19  maggio
1991, n. 178,  degli  atti  congressuali  e  di  lavori  scientifici,
purche' integrali e regolarmente depositati presso il Ministero della
sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. 
  10. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai
congressi, convegni e riunioni di farmacisti  su  tematiche  comunque
attinenti ai medicinali. 
  11.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   ai
congressi, convegni e riunioni che si svolgono in data successiva  al
30 giugno 1993.