Art. 14. Servizio scientifico 1. A partire dal 1 luglio 1993, ogni impresa titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio e' diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche. 2. Per i medicinali il cui titolare di autorizzazione all'immissione in commercio ha sede all'estero, l'adempimento previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto dall'impresa che rappresenta in Italia il titolare dell'autorizzazione o che, comunque, provvede alla importazione e distribuzione dei prodotti. 3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e i soggetti previsti dal comma 2: a) si assicurano che la pubblicita' farmaceutica della propria impresa sia conforme alle prescrizioni del presente decreto; b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto; c) forniscono al Ministero della sanita' l'informazione e l'assistenza eventualmente richiesta per l'esercizio delle competenze dello stesso; d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto siano rispettati immediatamente e integralmente. 4. Nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 7, gli adempimenti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo devono essere soddisfatti sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia da chi provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale. 5. Chi viola disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquantamilioni a lire trecentomilioni.