Art. 14. 
                        Servizio scientifico 
  1.  A  partire  dal  1   luglio   1993,   ogni   impresa   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  di  medicinali  deve
essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione
sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio e' diretto da  un
laureato in  medicina  o  in  farmacia  o  in  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche. 
  2.  Per  i   medicinali   il   cui   titolare   di   autorizzazione
all'immissione  in  commercio  ha  sede   all'estero,   l'adempimento
previsto  dal  comma  1  deve  essere  soddisfatto  dall'impresa  che
rappresenta  in  Italia  il  titolare  dell'autorizzazione   o   che,
comunque, provvede alla importazione e distribuzione dei prodotti. 
  3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e  i
soggetti previsti dal comma 2: 
    a) si assicurano che la pubblicita'  farmaceutica  della  propria
impresa sia conforme alle prescrizioni del presente decreto; 
    b)  verificano  che  gli  informatori  scientifici  alle  proprie
dipendenze siano in possesso di una formazione adeguata e  rispettino
gli obblighi imposti dal presente decreto; 
    c)  forniscono  al  Ministero  della  sanita'  l'informazione   e
l'assistenza eventualmente richiesta per l'esercizio delle competenze
dello stesso; 
    d) curano  che  i  provvedimenti  adottati  dal  Ministero  della
sanita' ai sensi del presente decreto siano rispettati immediatamente
e integralmente. 
  4.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma  5  dell'articolo   7,   gli
adempimenti indicati nei commi 1 e 3  del  presente  articolo  devono
essere   soddisfatti    sia    dal    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  sia  da  chi  provvede  all'effettiva
commercializzazione del medicinale. 
  5. Chi viola  disposizioni  del  presente  articolo  soggiace  alla
sanzione   amministrativa   da   lire   cinquantamilioni    a    lire
trecentomilioni.