Art. 15. Pubblicita' presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente 1. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Il Ministero della sanita' adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9. 2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale l'irregolarita' comporta, altresi', la sospensione del medicinale dal prontuario stesso per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto della gravita' del fatto. Il provvedimento di sospensione e' adottato previa contestazione del fatto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale puo' far pervenire controdeduzioni al Ministero della sanita' entro quindici giorni dalla contestazione stessa.