Art. 15. 
   Pubblicita' presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente 
  1. La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  sulla
pubblicita' presso  gli  operatori  sanitari  comporta  l'irrogazione
delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,  n.  1265  e  successive
modificazioni. Il Ministero della sanita' adotta, se del caso, i 
provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9. 
  2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio
sanitario   nazionale   l'irregolarita'   comporta,   altresi',    la
sospensione del medicinale dal prontuario stesso per  un  periodo  di
tempo da dieci giorni a due anni, tenuto  conto  della  gravita'  del
fatto.  Il  provvedimento   di   sospensione   e'   adottato   previa
contestazione   del    fatto    al    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio,   il   quale   puo'   far   pervenire
controdeduzioni al Ministero  della  sanita'  entro  quindici  giorni
dalla contestazione stessa.