Art. 16. 
               Modifica di altre disposizioni di legge 
  1. Agli articoli 170, primo comma e  171,  primo  comma  del  testo
unico delle leggi sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265 e successive modificazioni, le  parole  "con  l'arresto
fino a un anno o con l'ammenda" sono  sostituite  dalle  parole  "con
l'arresto  fino  a  un  anno  e  con  l'ammenda".  Il  secondo  comma
dell'articolo 170 e il secondo comma  dell'articolo  171  del  citato
testo unico delle leggi sanitarie sono soppressi.  Nel  quarto  comma
dell'articolo 170 e nel quarto comma dell'articolo 171  dello  stesso
testo unico le parole "all'arresto" sono soppresse. 
  2. Al comma 6 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  29  maggio
1991, n. 178, le parole "fino  a  cinquantamilioni"  sono  sostituite
dalle parole "da lire diecimilioni a lire sessantamilioni".