Art. 3. Limiti della pubblicita' presso il pubblico 1. Possono formare oggetto di pubblicita' presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista. 2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della sanita' puo' autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche. 3. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale. 4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2, e' vietata la pubblicita' presso il pubblico di medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, nonche' dei medicinali di cui agli articoli 1, comma 4 e 25 commi 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato menzionare la denominazione di un medicinale in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.