Art. 3. 
             Limiti della pubblicita' presso il pubblico 
  1. Possono  formare  oggetto  di  pubblicita'  presso  il  pubblico
medicinali  che,  per  la  loro  composizione  e  il  loro  obiettivo
terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati  senza
intervento di un  medico  per  la  diagnosi,  la  prescrizione  o  la
sorveglianza nel corso del  trattamento  e,  se  necessario,  con  il
consiglio del farmacista. 
  2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali  che
possono essere  forniti  soltanto  dietro  presentazione  di  ricetta
medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga
a tale divieto il Ministero della sanita' puo'  autorizzare  campagne
di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche. 
  3. E' vietata la distribuzione al pubblico di  medicinali  a  scopo
promozionale. 
  4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2,  e'
vietata la pubblicita' presso il pubblico di medicinali compresi  nel
prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, nonche'  dei
medicinali di cui agli articoli 1, comma 4 e  25  commi  2  e  4  del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 
  5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni  radio-televisive  e  in
messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al  pubblico,
e' vietato  menzionare  la  denominazione  di  un  medicinale  in  un
contesto che possa favorire il consumo del  prodotto.  La  violazione
del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa  da
lire diecimilioni a lire sessantamilioni.