Art. 4. 
Caratteristiche  e  contenuto  minimo  della  pubblicita'  presso  il
                              pubblico 
  1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, la  pubblicita'  di  un
medicinale presso il pubblico: 
    a)  e'  realizzata  in  modo  che  la  natura  pubblicitaria  del
messaggio sia evidente e il  prodotto  sia  chiaramente  identificato
come medicinale; 
    b) comprende almeno: 
    1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune  del
principio attivo; l'indicazione di quest'ultima non  e'  obbligatoria
se il medicinale e' costituito da piu' principi attivi; 
    2) un  invito  esplicito  e  chiaro  a  leggere  attentamente  le
avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio  illustrativo  o
sull'imballaggio esterno; nella  pubblicita'  scritta  l'invito  deve
risultare facilmente  leggibile  dal  normale  punto  d'osservazione;
nella pubblicita' sulla stampa quotidiana e  periodica  deve  essere,
comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al  corpo
9. 
  2. In deroga al comma l, la pubblicita' puo' limitarsi a  contenere
la  denominazione  del  medicinale,  qualora  essa  abbia  lo   scopo
esclusivo di rammentarla.