Art. 6. Autorizzazione della pubblicita' presso il pubblico 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico puo' essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della sanita', ad eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa aventi le caratteristiche indicate dall'art. 4, comma 2, o che, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitino a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio o del condizionamento primario del prodotto. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della sanita', sentita la Commissione di esperti prevista dall'art. 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio l934, n. 1265 e successive modificazioni. 3. La Commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e' costituita da: a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede; b) otto membri appartenenti al Ministero della sanita' e all'Istituto Superiore di Sanita'; c) quattro medici, di cui tre docenti universitari; d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero della sanita'; 5. Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei seguenti casi: a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera b), e dell'articolo 5, lettere c), f) e n); b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero della sanita'; c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su parere della Commissione. 6. Decorso un anno dal riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina di cui al comma 5, lettera b), il Ministro della sanita', verificata la correttezza delle valutazioni dell'Istituto predetto, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana estende la procedura di cui al comma 5, lettera b) ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici. 7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione e' negata o concessa con provvedimento del competente ufficio del Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; sull'opposizione proposta avverso il diniego concernente una pubblicita' approvata dall'Istituto di autodisciplina il Ministro della sanita' decide, sentita la Commissione di cui al comma 3. In ogni altra ipotesi, l'autorizzazione e' negata o concessa con decreto del Ministro della sanita' entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda. I decreti e i provvedimenti di diniego sono motivati. 8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita' deve essere indicato nella pubblicita', tranne che nell'ipotesi di pubblicita' radiofonica. 9. Qualora la pubblicita' presso il pubblico sia effettuata in violazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro della sanita': a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Ministro, ove non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175. 10. Chi effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto e' soggetto alle sanzioni penali previste dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e suc- cessive modificazioni.