Art. 6. 
         Autorizzazione della pubblicita' presso il pubblico 
  1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico puo' essere
effettuata senza  autorizzazione  del  Ministero  della  sanita',  ad
eccezione delle  inserzioni  pubblicitarie  sulla  stampa  aventi  le
caratteristiche indicate dall'art. 4, comma 2, o che, ferme  restando
le disposizioni dell'art.  4,  comma  1,  si  limitino  a  riprodurre
integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni,
le opportune precauzioni d'impiego,  le  interazioni,  le  avvertenze
speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo,
con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una  rappresentazione
grafica dell'imballaggio o del condizionamento primario del prodotto. 
  2. L'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Ministero  della  sanita',
sentita la Commissione di esperti prevista dall'art.  201  del  Testo
Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D.  27  luglio  l934,  n.
1265 e successive modificazioni. 
  3. La Commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro
della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e' costituita da: 
    a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede; 
    b)  otto  membri  appartenenti  al  Ministero  della  sanita'   e
all'Istituto Superiore di Sanita'; 
    c) quattro medici, di cui tre docenti universitari; 
    d) due farmacisti, uno  dei  quali  designato  dalla  Federazione
degli Ordini dei farmacisti italiani. 
  4. Svolge le funzioni di segretario un  funzionario  direttivo  del
Ministero della sanita'; 
  5. Il parere della Commissione non  e'  obbligatorio  nei  seguenti
casi: 
    a) se il messaggio pubblicitario  non  puo'  essere  autorizzato,
risultando in evidente contrasto con le disposizioni  degli  articoli
2, 3, 4, comma 1, lettera b), e dell'articolo 5, lettere c), f) e n); 
    b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa
quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo  radiofonico,  ed
e' stato approvato da un istituto  di  autodisciplina  formato  dalle
associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione
della pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto  dal
Ministero della sanita'; 
    c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su
parere della Commissione. 
  6.  Decorso   un   anno   dal   riconoscimento   dell'Istituto   di
autodisciplina di cui al comma  5,  lettera  b),  il  Ministro  della
sanita', verificata la correttezza  delle  valutazioni  dell'Istituto
predetto, con decreto da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana estende la procedura di cui al comma  5,  lettera
b) ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici. 
  7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione e' negata o
concessa con provvedimento del competente ufficio del Ministero della
sanita'  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda;
sull'opposizione  proposta  avverso  il   diniego   concernente   una
pubblicita' approvata dall'Istituto  di  autodisciplina  il  Ministro
della sanita' decide, sentita la Commissione di cui al  comma  3.  In
ogni altra ipotesi, l'autorizzazione e' negata o concessa con decreto
del  Ministro  della  sanita'  entro  settantacinque   giorni   dalla
presentazione della domanda. I decreti e i provvedimenti  di  diniego
sono motivati. 
  8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della  sanita'  deve
essere  indicato  nella  pubblicita',  tranne  che  nell'ipotesi   di
pubblicita' radiofonica. 
  9. Qualora la pubblicita' presso  il  pubblico  sia  effettuata  in
violazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro della
sanita': 
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; 
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione,   secondo   modalita'
stabilite dallo stesso Ministro, ove non  ritenga  di  provvedere  ai
sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175. 
  10. Chi effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione delle
disposizioni del presente decreto e' soggetto  alle  sanzioni  penali
previste dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle  leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e  suc-
cessive modificazioni.