Art. 7. 
              Pubblicita' presso gli operatori sanitari 
  1.  Gli  operatori  sanitari  ai  quali  puo'  essere  rivolta   la
pubblicita' di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a
prescriverlo o a dispensarlo. 
  2. La pubblicita' di un medicinale presso  gli  operatori  sanitari
deve sempre comprendere le informazioni contenute nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto autorizzato ai sensi dell'art. 9,  comma
5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e  specificare  la
classificazione del medicinale ai fini della  fornitura,  secondo  le
disposizioni di  recepimento  della  direttiva  del  Consiglio  delle
Comunita' Europee n. 92/26/CEE e loro eventuali modificazioni. 
  3. In deroga  al  disposto  del  comma  2,  la  pubblicita'  di  un
medicinale presso gli operatori sanitari  puo'  limitarsi  alla  sola
denominazione   del   medicinale,   con   la   specificazione   della
denominazione comune del principio  o  dei  principi  attivi  che  lo
compongono. A tali indicazioni puo' aggiungersi il nome del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio seguito, nell'ipotesi
prevista  dal  comma  5,  dal  nome  di  chi  provvede  all'effettiva
commercializzazione del prodotto. 
  4. La pubblicita' dei medicinali presso gli operatori  puo'  essere
svolta   soltanto   dalle   imprese   titolari    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e, se queste risiedano all'estero,  anche
dalle imprese che le rappresentano in Italia. 
  5. Fino al recepimento delle disposizioni della Comunita' economica
europea che specificano i compiti di farmacovigilanza  delle  imprese
farmaceutiche,  la  mera  attuazione  della  pubblicita'  presso  gli
operatori sanitari puo' essere affidata all'impresa che,  in  base  a
uno   specifico   accordo   con   il   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione     in     commercio,      provvede      all'effettiva
commercializzazione del prodotto su tutto il territorio nazionale,  e
che sia comunque titolare di altre autorizzazioni  all'immissione  in
commercio o di un'autorizzazione alla produzione  di  medicinali.  In
tale  ipotesi  restano   fermi,   peraltro,   gli   obblighi   e   le
responsabilita'     dell'impresa     titolare     dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale, in  ordine  all'attivita'
di informazione svolta dall'impresa che provvede alla  sua  effettiva
commercializzazione.