Art. 9. 
         Requisiti e attivita' degli informatori scientifici 
  1. L'informazione sui medicinali  puo'  essere  fornita  al  medico
dagli informatori scientifici. Nel  mese  di  gennaio  di  ogni  anno
ciascuna impresa farmaceutica  deve  comunicare  al  Ministero  della
sanita' il  numero  dei  sanitari  visitati  dai  propri  informatori
scientifici nell'anno precedente, specificando  il  numero  medio  di
visite effettuate. 
  2. Fatte salve le situazioni regolarmente  in  atto  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, gli  informatori  scientifici
devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti
discipline: medicina e chirurgia,  scienze  biologiche,  chimica  con
indirizzo  organico  o  biologico,  farmacia,  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche.  Il  Ministro  della  sanita'   puo',   con   decreto,
riconoscere come idonei, ai fini del presente articolo, altri diplomi
di laurea o altri diplomi di liveIlo universitario. In tutti  i  casi
gli informatori scientifici devono ricevere una  formazione  adeguata
da parte delle imprese  da  cui  dipendono,  cosi'  da  risultare  in
possesso  di  sufficienti   conoscenze   scientifiche   per   fornire
informazioni  precise  e  quanto   piu'   complete   sui   medicinali
presentati. 
  3. L'attivita' degli informatori scientifici e' svolta  sulla  base
di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno. 
  4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per
ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del
prodotto, completo delle informazioni sul  prezzo  e,  se  del  caso,
delle condizioni alle quali il prodotto puo'  essere  prescritto  con
onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
  5. L'adempimento di cui al comma 4 non e' necessario se  il  medico
e' in possesso  di  una  pubblicazione  che  riproduce  i  testi  dei
riassunti  delle  caratteristiche  dei   prodotti   autorizzati   dal
Ministero  della  sanita'  e  se,  per   il   medicinale   presentato
dall'informatore scientifico, il riassunto delle caratteristiche  del
prodotto non ha subito variazioni rispetto  al  testo  incluso  nella
pubblicazione predetta. 
  6.  Gli  informatori  scientifici  devono  riferire   al   servizio
scientifico di  cui  all'art.  l4,  dal  quale  dipendono,  tutte  le
informazioni sugli effetti  secondari  dei  farmaci,  allegando,  ove
possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate  dal  medico
ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  25
gennaio 1991, n. 93.