(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 
   NOVEMBRE 1992, N. 433. 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, le parole: "i musei  statali"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "i musei e le biblioteche statali, nonche' negli archivi di
Stato"; e dopo la parola: "audiovisivi" sono  inserite  le  seguenti:
"di sicurezza". 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. - 1.  Per  assicurare  una  piu'  intensa  sorveglianza  e
favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi  di
Stato e ogni altro istituto  periferico  del  Ministero  per  i  beni
culturali  e  ambientali,  che  presentino  peculiari   problemi   di
affollamento periodico  o  di  gestione,  nonche'  per  garantire  il
prolungamento degli orari di apertura, e comunque  in  situazioni  di
necessita' e urgenza, il Ministro per i beni culturali  e  ambientali
puo' assegnare temporaneamente in quelle sedi  unita'  dipendenti  da
altro ufficio, presso  il  quale  il  personale  risulti  in  esubero
rispetto alla dotazione organica. 
  2.  L'ordine  delle  assegnazioni  individua  prioritariamente   il
personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al  comma  1,
della stessa provincia, quindi della  stessa  regione  e  infine  del
restante territorio nazionale. 
  3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e
ambientali puo' utilizzare il personale di  corrispondente  qualifica
posto in mobilita' da altre amministrazioni dello Stato. 
  4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  sono
individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono
un  potenziamento  temporaneo  del  servizio  con  l'indicazione  dei
relativi periodi ed e'  formata  la  graduatoria  dei  dipendenti  da
assegnare sulla base di  criteri  determinati  dal  Ministro  stesso,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale. Qualora il personale collocato  in  graduatoria  non
accetti la mobilita'  volontaria,  le  assegnazioni  sono  effettuate
d'ufficio". 
  All'articolo 3: 
   al comma  1,  le  parole:  "dello  Stato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di  Stato";  la  parola:  "stipula"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "puo' stipulare, sentite le organizzazioni  sindacali,";  e
dopo la parola: "volontariato" sono  inserite  le  seguenti:  "aventi
finalita' culturali"; 
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Il  personale  delle  organizzazioni  di  volontariato  e'
utilizzato ad integrazione  del  personale  dell'Amministrazione  dei
beni culturali e ambientali"; 
   al  comma  2,  la  parola:  "sorveglianza"  e'  sostituita   dalle
seguenti: "vigilanza e custodia"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "2- bis. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Ministero  per  i
beni culturali e ambientali e' autorizzato a costituire  rapporti  di
lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
con il personale che ha gia' prestato servizio  a  tempo  determinato
nell'ambito dell'Amministrazione dei  beni  culturali  e  ambientali,
utilizzando graduatorie regionali formate in  base  alla  durata  del
periodo   di   servizio   complessivamente    prestato    nell'ultimo
quinquennio. 
  2- ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2- bis,  nei
limiti di 15 miliardi di lire, si  provvede  a  carico  dei  capitoli
1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i  beni
culturali e ambientali per l'anno 1993". 
 All'articolo 4: 
   al comma 1, all'alinea, le parole da: "Laddove"  fino  a:  "musei"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Presso  gli  istituti   di   cui
all'articolo 3 sono istituiti"; 
   al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    "a- bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la
fornitura di riproduzioni e  il  recapito  nell'ambito  del  prestito
bibliotecario"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il Ministro per i  beni  culturali  e  ambientali,  sentito  il
Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e  ambientali,   fissa
indirizzi, criteri e modalita'  per  la  gestione  dei  servizi,  con
regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con divieto
di subappalto, dal soprintendente o dal capo  d'istituto  competente,
previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a  soggetti
privati e ad enti pubblici economici, anche  costituenti  societa'  o
cooperative"; 
   al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:  "e  destinati,  in
misura non inferiore  al  50  per  cento  del  loro  ammontare,  alle
soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "5- bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei  dalla  legge
30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  2  settembre
1971, n. 1249,  affluiscono  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali. 
  5- ter. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  puo'
concedere l'uso dei beni dello Stato  che  abbia  in  consegna  senza
alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero  per  i
beni culturali e ambientali determinano il canone  dovuto  per  l'uso
dei  suddetti  beni,  che  il  concessionario  deve   versare   prima
dell'inizio  dell'uso.  Il  soprintendente  competente  provvede   al
rilascio delle relative concessioni". 
 All'articolo 5: 
   al comma 2, dopo le parole: "presente decreto"  sono  inserite  le
seguenti: ",  salvo  quanto  disposto  ai  commi  2-  bis  e  2-  ter
dell'articolo 3,".